Lo statuto
-
Statuto dell’ASSOCIAZIONE “GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI”
-
LURAGO MARINONE, Via Castello, 2.
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Denominazione, sede e natura giuridica
1. È costituita ai sensi delle norme del codice civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione denominata “GRUPPO PENSIONATI ED ANZIANI DI LURAGO MARINONE”, con sede in Lurago Marinone , Via Castello n.2 .
2. L’associazione è regolamentata dal presente statuto.
Art. 2 – Carattere dell’associazione
1. L’associazione non ha scopi di lucro, è laica e apartitica. Per il conseguimento delle sue finalità, si ispira alla funzione e valore sociale dell’attività di volontariato nel pieno rispetto della libertà e dignità umana degli associati.
Art. 3 – Scopi statutari e modalità di perseguimento
1. L’associazione ha lo scopo generale di promuovere attività culturali e sociali valorizzando la dignità della persona umana.
2. L’associazione si propone come scopi precipui la tutela degli interessi dei pensionati ed anziani al fine di migliorarne le condizioni economico sociali promuovendo anche l’assistenza socio sanitaria e la beneficenza sia a favore degli anziani che delle persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Art. 4 – Attività
1. L’associazione intende promuovere ogni attività ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini sociali e in particolare:
-
predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con scopi sociali;
-
promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale – ricreativa , ludico sportiva , sociale e assistenziale , per dare alle persone momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
-
incentivare l’organizzazione di iniziative per sostenere associati e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà , beneficenza o di autofinanziamento;
-
svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone , anche in collaborazione con Enti pubblici , istituzioni , altre associazioni , scuole ed altro.
-
Contribuire in modo residuale al mantenimento dei beni culturali religiosi e laici esistenti nel territorio comunale.
-
Di poter allestire nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
-
Di poter organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.
2. Tali attività possono essere svolte anche in forma economica, nei limiti previsti dalla legge.
3. L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
TITOLO II – ASSETTO ORGANIZZATIVO
CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 5 – Organi
1. L’organizzazione dell’associazione è determinata dall’atto costitutivo e dal presente statuto, che si conformano al principio della distinzione tra organi di indirizzo, di gestione e di controllo.
2. Sono organi dell’associazione:
-
l’assemblea dei soci;
-
il presidente dell’associazione;
-
il consiglio direttivo;
-
il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6 – Durata in carica
1. Gli organi dell’associazione durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere rieletti.
CAPO II – ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 7 – Ammissione dei soci
1. Possono essere soci tutti i pensionati ed anziani di Lurago Marinone e dei paesi limitrofi che condividono gli scopi dell’associazione, sono mossi da spirito di solidarietà ed accettano il presente statuto .
2. L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
3. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dal consiglio direttivo.
4. L’eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato. Contro la decisione potrà essere presentato appello all’assemblea dei soci.
5. Gli associati vengono ammessi a far parte dell’associazione senza limiti di tempo.
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
1. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie.
2. I soci sono tenuti al pagamento solo delle quote associative nella misura stabilita dall’assemblea.
È comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Le quote associative annuali devono essere interamente versate.
3. Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché dei diritti dell’elettorato attivo e passivo.
4. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto. Gli associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno.
5. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
-
dimissioni scritte;
-
morosità;
-
esclusione;
-
morte.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
3. La perdita di qualità del socio viene deliberata dal consiglio direttivo. Nel caso della esclusione la delibera deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.
Art. 10 – Composizione dell’assemblea
1. L’assemblea dei soci è composta da soci ordinari e soci onorari. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. Sono soci ordinari dell’associazione tutte le persone fisiche che, condividendo gli scopi dell’associazione, vi abbiano aderito.
3. Il consiglio direttivo può nominare membri onorari, persone ed enti, che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’associazione.
4. Gli associati sono tenuti all’accettazione del presente statuto.
5. Il numero dei soci è illimitato.
Art. 11 – Competenze
1. All’assemblea compete:
-
nominare gli amministratori e il collegio dei revisori dei conti;
-
esprimere parere obbligatorio sul documento programmatico e sulla relativa previsione di spesa;
-
approvare il bilancio economico consuntivo e la relazione sociale dell’esercizio precedente;
-
fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
-
deliberare sulle modifiche statutarie;
-
deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Art. 12 – Procedure di convocazione e norme di funzionamento
1. Le riunioni dell’assemblea sono convocate almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio dell’anno precedente.
2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati,a mezzo avviso pubblico – sia vocale che elettronico, dato dalle Istituzioni locali e comunicatocon posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata al domicilio dei soci , risultanti dal libro dei soci al momento dell’indizione dell’Assemblea, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Nella lettera, comunicazione o avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’assemblea nonché l’ordine del giorno.
La convocazione può avere luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.
3. L’assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo creda necessario, ovvero qualora ne faccia domanda scritta agli amministratori almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
4. Ogni socio può rappresentare un altro socio.
5. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, fatto salvo le delibere riguardanti le cariche sociali che possono essere prese anche a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e in sua assenza dal vicepresidente del consiglio direttivo, oppure da chi ne fa le veci.
7. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
CAPO III – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 – Composizione e nomina del consiglio direttivo
1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di sette consiglieri nominati inizialmente dall’atto costitutivo e successivamente eletti, tra i soci regolarmente iscritti, dall’assemblea ordinaria dei soci.
2. I consiglieri durano in carica tre anni e scadono alla data dell’insediamento del nuovo consiglio eletto dai soci secondo il presente statuto.
3. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
4. Il consiglio elegge al suo interno un presidente e il vicepresidente.
5. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.
Art. 14 – Poteri e funzioni del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli riservati dalla legge all’assemblea, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell’associazione.
2. In particolare provvede a:
-
approvare e deliberare sul regolamento interno;
-
deliberare circa l’accettazione delle domande di nuovi associati;
-
escludere il socio che ometta di versare per due anni il contributo associativo annuale;
-
predisporre il bilancio economico consuntivo e la relazione sociale;
-
predisporre il documento programmatico e la relativa previsione di spesa;
-
delibera in ordine alla ubicazione, il trasferimento della sede legale dell’associazione nell’ambito del territorio comunale.
3. Il consiglio direttivo può costituire un comitato scientifico a supporto della programmazione.
Il comitato costituito da persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell’associazione sarà convocato e presieduto dal presidente o da un consigliere incaricato dal consiglio.
Art. 15 – Procedura di convocazione e norme di funzionamento
1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o con comunicazione da rendere nota, non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e anche, nei casi urgenti, a mezzo telegramma (o altro mezzo equipollente) in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
3. Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente o in assenza dal vicepresidente, oppure dal consigliere anziano e sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente.
5. Il consiglio direttivo dichiara decaduto il consigliere che non sia intervenuto senza giustificato motivo a due sedute consecutive dell’organo stesso e complessivamente a oltre la metà delle adunanze annue.
6. La cessazione della carica di un membro del consiglio direttivo può avvenire inoltre per decesso, dimissioni e per la perdita del requisito di socio.
7. In tutti i casi il consiglio provvede a cooptare un nuovo consigliere in luogo di quello decaduto che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
8. Il consigliere che, in una determinata operazione, abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell’associazione deve darne notizia al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e deve inoltre astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.
CAPO IV – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 16 – Poteri del presidente dell’associazione
1. Il presidente del consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e svolge le seguenti funzioni:
-
convoca e presiede il consiglio direttivo, curando l’ordinato svolgersi dei lavori;
-
convoca e presiede l’assemblea dei soci;
-
coordina l’esecuzione delle delibere consiliari e dell’assemblea;
-
sovrintende al buon andamento della gestione amministrativa e sociale.
3. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
4. Per impegni di spesa superiori a euro 3.000 (tremila) il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione.
5. Il presidente può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti ad altro consigliere.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.
TITOLO III – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 17 – Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo sull’attività di amministrazione dell’associazione, che accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Il collegio dei revisori puòriunirsi periodicamente; deve comunqueriunirsi almeno ogni annoper il controllo di cui al punto 1.)Esso delibera a maggioranza assoluta.
3. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi effettuati devono essere trascritti in apposito libro. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
4. Il collegio dei revisori dei conti si compone di due membri effettivi e di uno supplente nominati dall’assemblea.
5. Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I componenti del collegio sono rieleggibili.
TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE
Art. 18 – Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio dell’associazione è vincolato al perseguimento degli scopi sociali.
2. Il patrimonio sociale è formato:
-
dai conferimenti iniziali dei soci fondatori;
-
dai beni mobili e immobili di cui è proprietaria o ricevuti in dotazione;
-
da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni di qualsiasi genere.
3. I versamenti al patrimonio dell’associazione sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Il versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi per nessun motivo e in nessun caso.
4. Le entrate dell’associazione sono costituite:
-
dalle quote associative ed eventuali contributi degli associati;
-
da contributi e provvidenze eventualmente disposte da enti pubblici locali, nazionali e internazionali, nonché da eventuali contributi volontari dei soci e di altre persone fisiche giuridiche;
-
da entrate derivanti da attività di cui all’art. 4 del presente statuto o altre derivanti da attività connesse o accessorie a quelle statutarie;
-
da ogni altra entrata o conferimento non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio.
TITOLO V – IL BILANCIO
Art. 19 – Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali a favore delle attività istituzionali dell’associazione. Gli utili non possono essere distribuiti tra i soci.
5. L’assemblea delibera anche sul programma delle attività del nuovo esercizio e sul relativo progetto finanziario.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 – Regolamento interno
1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento della vita associativa, il consiglio direttivo potrà elaborare e deliberare apposito regolamento. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici/scientifici se verranno costituiti.
Art. 21 – Gratuità delle cariche
1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’associazione, documentate e autorizzate dal consiglio direttivo.
Art. 22 – Scioglimento dell’associazione
1. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, esistenti sul territorio comunale.
Art. 23 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle vigenti norme del codice civile e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lurago Marinone , 27/2/2011
Gruppo Anziani e Pensionati di Lurago Marinone
Il Presidente – Rag. Mario Grimoldi
Il Vicepresidente – Franco Pozzi
Il Segretario – Fior Paola Berlusconi